Art. 6.

      1. La regione di appartenenza riconosce, su domanda, come libere università

 

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della terza età, le associazioni e gli enti culturali in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere regolarmente costituite come associazioni o enti culturali con le finalità, sancite dai propri statuti e regolamenti, previste dall'articolo 2, oppure come strutture operative di enti culturali giuridicamente riconosciuti che operano nel settore o diramazione nel territorio di altra università della terza età con i requisiti richiesti;

          b) svolgere da almeno due anni una regolare attività accademica, costituita da almeno sei corsi per un totale di 150 ore annue;

          c) avere un corpo docente composto per almeno due terzi da docenti laureati, insegnanti o liberi professionisti, anche in quiescenza;

          d) avere una regolare struttura amministrativa;

          e) aderire a una federazione o associazione di università a carattere nazionale.